Il concetto giuridico di creatività in tema di violazione del diritto d’autore di un’opera figurativa
In tema di diritto d’autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma ex art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 della Legge citata, di modo che un’opera dell’ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.
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Teodoro Marena
Studio Legale MarenaAvvocato del Foro di Avellino, sin dall'inizio della sua carriera professionale si è occupato di diritto commerciale, in particolar modo di diritto societario, fallimentare e bancario. E', inoltre, autore di numerosi...(continua)