Il consenso tacito nell’accordo transattivo
Per il negozio transattivo è richiesta la forma scritta ad substantiam dell’atto pubblico o della scrittura privata solo nel caso in cui la materia transatta riguardi uno dei rapporti considerati dall’art. 1350 n.12 c.c. In tutti gli altri casi la forma scritta è richiesta solo ad probationem e può anche non rivestire la forma completa del contratto, potendo quindi essere costituito da scritti separati, non contestuali e anche successivi al tempo in cui il negozio transattivo fu effettivamente posto in essere. Nei casi in cui la transazione necessiti di forma scritta soltanto ad probationem, la prova del contratto può anche essere fornita da un documento sottoscritto da una sola parte, ove risulti il consenso, anche solo tacito, purché univoco, dell’altra parte manifestato mediante attuazione integrale dei relativi patti.
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Edoardo Beghelli
Cultore della materia in Diritto Commerciale presso l'Università di Bologna; Avvocato in Bologna presso lo Studio Legale Associato Demuro Russo.(continua)