Il contratto di distribuzione del software: la comunicazione della lista clienti da parte del distributore e gli obblighi del titolare dei diritti di sfruttamento in caso di mancato rinnovo contrattuale
Se il contratto di distribuzione del software prevede espressamente la trasmissione della lista clienti dalla distributrice alla titolare dei diritti di sfruttamento economico del software a) tale attività di comunicazione non presenta alcun profilo di segretezza e riservatezza e b) la titolare dei diritti di sfruttamento economico del software è legittimata ad inviare ai clienti le comunicazioni relative al rapporto contrattuale – ed in particolare all’assistenza e manutenzione – connesso alla fornitura del software.
A seguito della cessazione di un contratto di distribuzione di software, il titolare del software è tenuto a prestare all’ex-distributore la collaborazione necessaria alla manutenzione della versione a suo tempo rilasciata al cliente dell’ex distributore. Da ciò discende che a) il titolare del software deve garantire all’ex-distributore di poter offrire al cliente un servizio di assistenza completo rispetto al prodotto a suo tempo acquistato; b) tale collaborazione esclude sia interventi di manutenzione evolutiva o aggiornamenti del software sia la vendita da part dell’ex-distributore di licenze aggiuntive rispetto a quanto fornito ai clienti in costanza di rapporto; c) il titolare del software non può sottrarsi a richieste di collaborazione strettamente necessarie a garantire l’assistenza, se le conoscenze del prodotto acquisite dall’ex-distributrice non sono sufficienti a garantire la regolare esecuzione dell’intervento (ad esempio in casi di richiesta di manutenzione correttiva del software acquistato dal cliente che necessiti l’uso dei sorgenti del programma).
L’obbligo di collaborazione cui è tenuto il titolare del software nei confronti dell’ex-distributore discende dal dovere, che incombe in via generale sulle parti di un rapporto contrattuale, di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra anche al di là delle specifiche pattuizioni contrattuali ed è volto a proteggere l’interesse dell’ex-distributore ad offrire alla clientela, per i rapporti contrattuali ancora in corso, un servizio di assistenza completo rispetto ai prodotti a suo tempo forniti.
Integra illecito concorrenziale ex art. 2598 n.3 c.c. la non corretta comunicazione inviata dal titolare dei diritti di sfruttamento su un software agli acquirenti circa le possibilità proprie dell’ex-distributrice di continuare l’attività di assistenza e manutenzione del programma, in quanto tale condotta a) ingenera nel cliente incertezza circa la possibilità dell’ex-distributore di assicurare un’assistenza completa al software a suo tempo rilasciato; b) è idonea a sviare indebitamente i clienti in danno dell’ex-distributore tramite la sottoscrizione di un nuovo contratto di assistenza sul medesimo software.
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Valentina Borgese
Editor – Sezione di Diritto Industriale. Dopo aver conseguito la laurea presso l'Università di Palermo (oggetto della tesi: Le reti d'impresa; relatore Prof. Rosalba Alessi), ha svolto il Tirocinio presso la...(continua)