Il controllo del socio di s.r.l. tra fonte legale e fonte negoziale
Anche a seguito della trasformazione della società da s.r.l. a s.p.a., il socio può mantenere il proprio diritto di verificare e controllare la documentazione sociale in virtù non tanto dell’art. 2476 c.c., quanto piuttosto in forza di un accordo negoziale, stipulato dal socio stesso con la società e i soci di maggioranza (nel caso di specie, il socio ex-amministratore e fideiussore della società aveva voluto tutelare la propria responsabilità per i debiti sociali, ottenendo contrattualmente di mantenere l’ampio diritto di accesso a tutte le informazioni utili per il controllo della gestione, così da conoscere l’andamento della società al fine di tutelare le proprie pretese).
Anche se riconosciuto convenzionalmente, il diritto del socio di verificare e controllare la documentazione sociale sussiste nella stessa ampiezza di quello previsto dall’art. 2476 c.c. e, quindi, deve essere esercitato nel rispetto delle ordinarie esigenze di funzionalità della società.