Il curatore fallimentare è legittimato a esperire azione di responsabilità per il pagamento preferenziale effettuato dall’amministratore
Tra gli obblighi inerenti la conservazione dell’integrità del patrimonio sociale la cui violazione rileva ai sensi dell’art. 2394 c.c. rientra l’obbligo di cui all’art. 2741 c.c. di rispetto della par condicio creditorum.
L’azione ex art. 2394 c.c., dichiarato il fallimento, diviene azione di massa ed è esercitata in via esclusiva dal curatore fallimentare ex art. 146 l.f.
Se il curatore è legittimato ad esercitare in sede penale azione civile per il risarcimento del danno da bancarotta preferenziale (art. 216 comma 3 l.f.), allora egli è anche legittimato ad esercitare in sede civile la stessa azione (art. 185 c.p., 2043, 2059 c.c.) nonché ad esercitare, sempre (questa volta solo) in sede civile, azione per il danno derivante dall’illecito costituito dalla condotta corrispondente a quella penalmente rilevante cioè il pagamento preferenziale.
La business judgement rule non trova applicazione con riferimento a specifici obblighi – quali, ad esempio, quelli fiscali e contributivi – al cui adempimento gli amministratori di società sono tenuti per legge.
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Egidio Greco
Avvocato del Foro di Milano. Cultore della materia di "Elementi fondamentali dei rapporti di diritto privato" presso l'Università degli Studi di Pavia. Laureato in Giurisprudenza (110/110 con lode) presso Università...(continua)