Il danno da abuso di posizione dominante
La condotta contraria agli obblighi comunitari (art. 102 TFUE) addebitata al monopolista legale, che non ha rispettato le indicazioni di legge quanto alla congrua determinazione dei corrispettivi per le aree di uso esclusivo per attività aviation, risulta rilevante anche sul piano contrattuale, in considerazione del generale dovere di cui all’art. 2597 c.c., oltre che dei principi di non discriminazione ed obblighi nascenti dal sistema antitrust a carico di chi detiene infrastrutture essenziali.
L’abuso della posizione dominante da parte del gestore aeroportuale, intervenuto nella fase genetica del contratto, determina un assetto di interessi contrario alle norme imperative che governano il sistema.
La circostanza che il danno da abuso si concretizzi in un contratto, non muta la configurazione particolare dell’illecito, presumibilmente assimilabile ad una fattispecie di responsabilità precontrattuale i cui effetti si possono riversare sul contratto, viziandolo (oltre che essere riguardati sotto il profilo della responsabilità aquiliana).