Il diritto della società cooperativa al risarcimento del danno per occupazione sine titulo dell’alloggio da parte del socio escluso
L’art. 1591 c.c. è espressione di un principio generale applicabile ogniqualvolta l’utilizzatore di un bene a titolo oneroso continui a goderne sine titulo dopo lo scioglimento del rapporto contrattuale. Tale è il caso del socio che, ritualmente escluso dalla società cooperativa per morosità nel pagamento dei canoni di godimento dell’alloggio e decaduto dall’assegnazione, non abbia infine provveduto al rilascio dell’immobile. Il diritto della società cooperativa al risarcimento del danno per la perdurante occupazione dell’alloggio va pertanto quantificato in misura pari ai canoni maturati dalla delibera di esclusione del socio moroso.
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Paola Merli
Dottoranda all'Università degli Studi di Bergamo.(continua)