Il diritto di informazione e controllo del socio di s.r.l. non può ostacolare l’attività sociale
Ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. il socio di s.r.l. è titolare di un vero e proprio diritto potestativo all’informazione sullo svolgimento degli affari sociali e alla consultazione ed estrazione di copia della documentazione sociale. Deve tuttavia riconoscersi l’esistenza di restrizioni in ordine all’esercizio di tale diritto in omaggio al principio generale di buona fede e di correttezza: sono pertanto illegittimi i comportamenti che risultino rivolti a fini diversi da quelli strettamente informativi. Infatti il socio deve astenersi da una ingerenza nell’attività degli amministratori per finalità di turbativa, non potendo richiedere informazioni di cui non abbia effettivamente necessità al solo scopo di ostacolare l’attività sociale, ovvero al fine di svantaggiare la società nei rapporti con imprese concorrenti. Parimenti una scelta puramente emulativa o vessatoria o antisociale dei tempi e dei modi di esercizio dei diritti di controllo farebbe esorbitare questi ultimi dallo scopo per cui sono stati concessi e, in tal caso, l’esercizio del diritto non potrebbe ricevere tutela. In siffatti casi, pertanto, è legittimo il rifiuto opposto dagli amministratori di fornire le informazioni richieste, considerato che gli stessi potrebbero rendersi responsabili verso la società per l’indebito uso delle informazioni da parte del socio ai danni della società medesima.
Le disposizioni statutarie ben possono disciplinare le modalità di accesso alla documentazione sociale della s.r.l., ma non possono in alcun modo impedire o rendere oltremodo gravoso l’esercizio del diritto di controllo e di accesso a tutta la documentazione sociale, ponendosi altrimenti in contrasto con il dettato dell’art. 2476, comma 2, c.c.
Il diritto di informazione e controllo del socio di s.r.l. ex art. 2476, comma 2, c.c. può essere esercitato anche in forza di una misura cautelare; peraltro il provvedimento emesso ex art. 700 c.p.c. ha perso la sua natura anticipatoria e di stretta ed obbligata strumentalità rispetto alla instauranda causa di merito, con la conseguenza che non è più necessario ricollegare il provvedimento d’urgenza alla obbligatoria introduzione di una futura azione di merito, anche se questo non esclude che debbano comunque sempre essere prospettati il petitum e la causa petendi in relazione ai quali individuare la sussistenza del requisito del fumus boni iuris.
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Pier Paolo Picarelli
Avvocato | DottorandoAvvocato | Dottorando in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche presso l'Università degli Studi del Molise(continua)