Il diritto di ispezione del socio di s.r.l.
Il diritto del socio di consultare le scritture e la documentazione contabile ed amministrativa della società ha natura potestativa, dunque è massimamente ampio, e trova limite pressoché esclusivo nell’abuso che il socio intenda farne. Perciò, mentre al socio, per ottenere tutela cautelare, è sufficiente fornire sommario fondamento alla deduzione dell’ostacolo o dell’impedimento frapposto della società all’esercizio di quel diritto, la società, se vuole legittimamente insistere nel diniego, deve fornire elementi – quanto meno a livello di fumus boni iuris – a sostegno del dedotto comportamento abusivo del socio, trattandosi appunto di fatto che circoscrive od addirittura elide il diritto altrui.
L’incompatibilità normativa tra diritto di ispezione del socio e carica amministrativa cessa al cessare di quest’ultima sebbene possa risultare abusiva una richiesta di ispezione o di informazione concernente particolari documenti, specifiche circostanze e rapporti palesemente noti all’amministratore in ragione del pregresso esercizio dei poteri amministrativi. Il diritto rimane peraltro intatto con riferimento agli sviluppi della situazione pregressa, considerando che in un periodo pur breve possono però essere posti in essere scelte contabili ed atti gestionali significativi che il socio deve poter conoscere.