Il diritto di voto che inerisce alla partecipazione sociale oggetto di pignoramento non è esercitabile da parte del creditore pignorante

Il pignoramento, a differenza del pegno, non incide sulla legittimazione al voto assembleare da parte del titolare della azioni o quote pignorate.

Coerentemente con la funzione e gli effetti sostanziali del pignoramento (art. 2913 c.c.), che assoggetta i beni pignorati al soddisfacimento del diritto di credito, il vincolo di indisponibilità impresso sugli stessi, in via generale, non priva il debitore o il terzo assoggettato all’esecuzione del diritto di godere dei beni pignorati, ma ne limita la disponibilità. Ciò posto, non v’è dubbio che il diritto di voto che inerisce alla quota costituisce diritto amministrativo come tale estraneo alla sfera delle forme di disposizione della partecipazione stessa e, dunque, non è coinvolto nel vincolo instaurato mediante il pignoramento. Dunque, considerato il principio che il diritto di voto spetta al titolare della quota, gli artt. 2471 e 2352 c.c. non legittimano al voto il creditore pignorante.

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Chiara Costantini

Chiara Costantini

Dottoressa in Giurisprudenza con indirizzo "Diritto ed economia delle imprese" presso l'Università LUISS "Guido Carli". Dopo un'esperienza presso lo Studio Legale "Avv. Emanuele Argento" di Pescara, specializzato in...(continua)

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