Il foro ex art. 20 si applica anche per le cause sull’accertamento della nullità del contratto. È inammissibile la domanda di sequestro giudiziario proposta in sede di reclamo al provvedimento di rigetto di precedenti istanze di sequestro giudiziario e conservativo
Il criterio determinativo previsto dall’art. 20 c.p.c. si applica anche quando l’oggetto dell’azione (non sia l’adempimento dell’obbligazione ma) l’accertamento della nullità del contratto che ne costituisce la fonte, posto che tra le “cause relative a diritti di obbligazione” rientrano anche quelle dirette a postulare l’accertamento del modo di essere del contratto dal quale siano originate le obbligazioni, mentre il riferimento “al luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio” ha solo la funzione di fissare i criteri di collegamento utili all’individuazione dei fori concorrenti rispetto a quelli generali, ma non di esprimere la loro attinenza rispetto al petitum dell’azione esercitata.
In sede di reclamo al provvedimento di rigetto delle istanze di sequestro giudiziario e conservativo proposte, è inammissibile la domanda di sequestro giudiziario proposta in via autonoma, per la prima volta, da uno dei resistenti, posto che non solo non pare potersi apprezzare la (necessaria) strumentalità di tale istanza rispetto ad una domanda di merito allo stato (ancora) non proposta ma, soprattutto, l’ammissione della domanda e del relativo tema solo in sede di reclamo comporterebbe l’inevitabile conseguenza di privare i suoi destinatari di una delle due “fasi” in cui si articola il procedimento cautelare uniforme, e quindi di porli ingiustificatamente – a fronte di provvedimenti così potenzialmente afflittivi e rilevanti – in uno stato di minorata difesa.