Il grave inadempimento nel contratto di franchising
In un contratto di franchising, l’inadempimento di una parte deve essere sostenuto da un quadro probatorio ben definito per portare all’accoglimento delle conseguenti domande di risoluzione anticipata, restituzione dei canoni pagati e risarcimento del maggior danno patito. Nel caso di specie, non si può dire nemmeno integrato il requisito della “gravità” dell’inadempimento: l’obbligazione fondamentale del franchisor è quella di consentire l’uso e lo sfruttamento commerciale del marchio, beneficiando dell’attività promozionale e pubblicitaria del titolare; per contro, la lamentata parziale fornitura degli allestimenti dei locali commerciali va intesa senz’altro come prestazione a carattere marginale nella complessiva economia del contratto e quindi la sua mancata esecuzione va considerata “di scarsa importanza”.