Il mero segno grafico non è sufficiente a distinguere due marchi operanti nel settore moda
In tema di tutela del marchio, l’apprezzamento sulla confondibilità va compiuto dal giudice di merito accertando non soltanto l’identità o almeno la confondibilità dei due segni, ma anche l’identità e la confondibilità tra i prodotti, sulla base quanto meno della loro affinità; tali giudizi non possono essere considerati tra loro indipendenti, ma sono entrambi strumenti che consentono di accertare la cd. “confondibilità tra imprese”. [Nel caso concreto il giudice ritiene che l’apposizione di un mero punto tra le due parole che compongono il marchio del convenuto non appare idonea a distinguerla dal marchio dell’attore, tanto più ove si consideri che entrambi vengono utilizzati per la pubblicizzazione e commercializzazione di abbigliamento]
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Cecilia Balestra
Laureata in Giurisprudenza, percorso Diritto comparato, europeo e transnazionale, presso l'Università degli Studi di Trento, con una tesi in Diritto Commerciale dal titolo "Gli assetti adeguati nelle società a...(continua)