Il pagamento preferenziale: qualificazione giuridica del pregiudizio occorso al creditore pretermesso e legittimazione attiva
Secondo l’orientamento del Tribunale, il pagamento preferenziale non pare costituire un danno per la massa, ma solo per il singolo creditore pretermesso.
La soddisfazione di un creditore al posto di un altro, che a ciò sia legittimato secondo la corretta graduazione dei crediti, può tutt’al più generare una contesa tra le posizioni soggettive individuali dei singoli creditori, ma non anche un pregiudizio per la massa creditoria considerata nel suo complesso, che mantiene comunque la medesima consistenza anche in caso di pagamento preferenziale, qualunque sia il creditore beneficiato dal pagamento lesivo della par condicio tra quelli aventi diritto di partecipare al concorso.
In considerazione della regola generale di cui all’art 81 c.p.c. sembra al Collegio che solo ciascun creditore possa agire contro l’amministratore che abbia cagionato un danno alla propria ragione di credito ex art. 2043 c.c. o ex art. 2395 c.c., poiché nessuna norma ne consentirebbe l’esercizio al curatore.
Il curatore non è legittimato ad agire per il ristoro del danno subito direttamente ed individualmente dal singolo creditore per effetto della condotta dell’amministratore, e che nella specie non sarebbe comunque possibile, allo stato, definire puntualmente il pregiudizio sofferto dalla massa, in mancanza di ogni specifica deduzione sul punto ad opera dell’attore.