Il patto di prelazione non contiene un pactum de non contrahendo bensì una semplice promessa di preferenza
Il patto di prelazione non pregiudica la sfera giuridica del soggetto promettente, che non è tenuto a concludere un contratto con il prelazionario, nè tantomeno a rispettare vincoli di prezzo o di altro genere imposti dall’esterno, ma è solo obbligato a preferirlo ai terzi a parità di condizioni nel caso in cui dovesse, sua sponte, decidere di procedere al trasferimento del bene coinvolto.
La stipula del patto non implica quindi un vincolo alla futura conclusione del contratto che ne è oggetto, ma semplicemente è una promessa di preferenza, un impegno cioè a preferire il prelazionario a parità di condizioni nel momento in cui si deciderà di perfezionare il negozio.