Il principio dell’esaurimento del marchio e importazioni parallele nell’ambito di un rapporto di distribuzione selettiva
Il principio dell’esaurimento consente al titolare dei diritti di proprietà industriale l’esercizio dell’esclusiva con la prima immissione in commercio del prodotto, impedendola, invece, con riguardo ai successivi atti di circolazione del medesimo, perché altrimenti la limitazione della concorrenza sarebbe eccessiva.
Il principio dell’esaurimento implica il contemperamento di interessi contrapposti: da un lato l’interesse dei titolari dei diritti di proprietà industriale ad ottenere un’esclusiva e dall’altro l’interesse della collettività a non subire limitazioni alla libera iniziativa economica e alla concorrenza.
Qualora trovi applicazione il principio dell’esaurimento del marchio, il titolare del diritto non può impedire le importazioni parallele: egli, cioè non può vietare la circolazione nello Stato dei prodotti messi in commercio da lui o con il suo consenso in altro Stato membro.
Il titolare del diritto non può impedire al terzo che commercializza un bene legittimamente immesso sul commercio dal titolare, o con il suo consenso, l’ulteriore circolazione del bene, da un lato, in forza del principio dell’esaurimento del diritto esclusivo e, dall’altro, in forza dell’inopponibilità a terzi dei contratti stipulati dal titolare del diritto con altri contraenti.
Anche estendendo la deroga all’applicazione del principio dell’esaurimento del marchio fino a ricomprendervi tutti gli atti che comportino un rilevante pregiudizio alla reputazione del marchio, non è sufficiente allegare l’esistenza di una particolare modalità imposta per una migliore distribuzione dei prodotti, ma occorre provare che le modalità poste in essere da terzi estranei alla rete siano tali da arrecare effettivamente il grave pregiudizio alla distribuzione.
Il principio dell’esaurimento del marchio non trova applicazione qualora sussistano “motivi legittimi”, i quali legittimano il titolare dei diritti di proprietà industriale ad impedire la ulteriore circolazione dei beni. Costituiscono “motivi legittimi” idonei a far sì che non trovi applicazione il principio dell’esaurimento del marchio: a) la modifica o l’alterazione dello stato dei prodotti, dopo la loro immissione in commercio e b) tutti quei casi che importano un serio e grave pregiudizio: questo ultimo deve essere accertato in concreto.
Il titolare del marchio non può vietare l’uso del segno distintivo a fini pubblicitari, tranne che venga dimostrato, alla luce di specifiche e concrete circostanze, che tale uso nuoce gravemente al prestigio del segno e che viene effettuato con modalità tali da creare un collegamento commerciale tra l’impresa terza e il titolare del marchio.
L’onere della prova circa l’accertamento dell’esistenza di motivi legittimi che escludono l’esaurimento del marchio, una volta accertata la prima immissione in commercio da parte del titolare o con il suo consenso nello Stato (o nella Comunità), incombe a colui che deduce tali motivi.
Un sistema di distribuzione selettiva, anche se limita la concorrenza sul mercato, può costituire una modalità di commercializzazione legittima ai sensi dell’art. 101 paragrafo 3 TFUE, quando ricorrono determinate condizioni relative alla natura del prodotto, ai criteri di scelta, di natura oggettiva e qualitativa, dei rivenditori e alla misura dei limiti alla concorrenza, e cioè quando a) riguarda particolari tipologie di beni, di elevato livello tecnico per i quali l’acquirente necessiti di specifica assistenza o beni di lusso e di prestigio, per tutelare gli investimenti effettuati dal titolare e b) i limiti imposti dalla concorrenza sono stabiliti in modo oggettivo, tenendo conto delle qualità professionali dei rivenditori.
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Valentina Borgese
Editor – Sezione di Diritto Industriale. Dopo aver conseguito la laurea presso l'Università di Palermo (oggetto della tesi: Le reti d'impresa; relatore Prof. Rosalba Alessi), ha svolto il Tirocinio presso la...(continua)