Il rapporto di collaborazione e scambio fra socio e società cooperativa
La società cooperativa, per sua natura, è espressione di una duplicità contrattuale: il contratto sociale, caratterizzato dalla comunione di scopo, e quello mutualistico, di natura sinallagmatica, che, al pari dei contratti di scambio, fa sì che il socio che conferisce i prodotti abbia diritto al pagamento del corrispettivo, stabilito secondo modalità che trovano una compiuta regolamentazione nell’ambito di un regolamento. Salvo che nello statuto o nel regolamento interno non si rinvengano disposizioni che tendano ad allineare il prezzo dei conferimenti al valore del patrimonio della società.
Il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio tra socio e società, è ulteriore rispetto a quello relativo alla partecipazione all’organizzazione della vita sociale ed è caratterizzato non dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo. Di conseguenza, la remunerazione da parte di una cooperativa agricola dei conferimenti di prodotti da parte del socio non può essere considerata equivalente alla distribuzione delle riserve indivisibili e quindi potrebbe essere eventualmente disposta anche in presenza di perdita di esercizio.
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Francesca Maria Frassanito
Dottoranda di ricerca in diritto commerciale presso l' Università del Salento, cultrice della materiale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Laureata cum laude in Giurisprudenza e in Gestione d'Azienda.(continua)