Il rapporto tra socio e società cooperativa è estraneo al Codice del Consumo e i riflessi processuali
Nel contenzioso tra il socio e la società cooperativa, il procedimento di negoziazione assistita di cui al d.l. n. 132/2014 è condizione di procedibilità della domanda. Non può ritenersi inapplicabile la disciplina sull’obbligatorietà dell’invito alla negoziazione assistita sulla base del rilievo che il rapporto tra il socio e la società cooperativa sarebbe riconducibile a una fattispecie regolata dal Codice del Consumo di cui al d.lgs. n. 206/2005 e pertanto sottratta all’obbligo di invito alla negoziazione assistita.
Infatti, il socio della società cooperativa è parte dell’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale della società di cui fa parte, poiché dall’appartenenza alla cooperativa riceve benefici in termini economici. In particolare, in una cooperativa edilizia di abitazione a proprietà indivisa la finalità della società è l’acquisto e/o la costruzione di abitazioni per i propri soci, i quali ottengono un trattamento economico di favore per l’uso e l’eventuale acquisto dell’abitazione. Lo scopo mutualistico si sostanzia, così, nel conseguimento di un alloggio a un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato.
Nel contesto del fenomeno cooperativo emergono due rapporti:
– il rapporto di società, che comporta l’esercizio in comune tra i soci dell’attività imprenditoriale;
– il rapporto di scambio, che si instaura tra il socio e la cooperativa che gli fornisce l’abitazione a condizioni di vantaggio.
Tali rapporti sono del tutto estranei alla disciplina di cui al Codice del Consumo, che non può pertanto trovare applicazione.
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Pier Paolo Picarelli
Avvocato | DottorandoAvvocato | Dottorando in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche presso l'Università degli Studi del Molise(continua)