Il recesso validamente esercitato non risente della successiva trasformazione della società
La comunicazione di recesso del socio è atto ricettizio che si perfeziona con la ricezione della dichiarazione da parte del destinatario, divenendo poi efficace alla scadenza del termine di preavviso ex art. 2285 c.c. Ne deriva che, se dopo l’invio di tale comunicazione da parte del socio recedente, sopravvenga una delibera di trasformazione dalla società, il recesso continua ad essere efficace e sarà regolato dalla disciplina prevista per lo schema societario adottato quando il diritto di recesso è stato validamente esercitato.
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Chiara Costantini
Dottoressa in Giurisprudenza con indirizzo "Diritto ed economia delle imprese" presso l'Università LUISS "Guido Carli". Dopo un'esperienza presso lo Studio Legale "Avv. Emanuele Argento" di Pescara, specializzato in...(continua)