Il risarcimento del danno da alterazione dei fattori di mercato causato dall’uso indebito dell’indicazione geografica
L’ART. 125 del CPI afferma che nel campo della proprietà industriale il risarcimento può andare oltre il semplice lucro cessante, ma non introduce una forma di danno punitivo, ponendosi in una prospettiva non strettamente indennitaria bensì riparatoria, che si propone di annullare le conseguenze negative che l’‟illecito ha avuto sul corretto equilibrio di mercato”. La disposizione legislativa impone quindi all’interprete di procedere secondo una logica “differenziale”, che chiede di regolare i diritti del titolare e gli obblighi del contraffattore stabilendo in via ipotetica cosa sarebbe accaduto se l‟illecito non fosse stato compiuto”.
Il risarcimento del danno in materia industrialistica opera anche quale aspetto del ripristino di corrette condizioni della concorrenza, della quale fanno parte le legittime esclusive (anche nella prospettiva di tutela dei consumatori da condotte decettive), definendo i comportamenti da tenere nella legittima competizione. Così il danno risarcibile ex art. 125 CPI si avvicina al “danno concorrenziale”, che considera le alterazioni del mercato conseguenti all’illecito e vieta ogni forma di parassitismo.