Il socio di s.r.l. ha sempre diritto all’esercizio del potere di controllo
Il socio che in precedenza non abbia avanzato riserve o contestazioni sulla gestione della società, ovvero abbia votato a favore dell’approvazione dei bilanci di esercizio, o ancora non abbia impugnato le relative delibere di approvazione, preserva comunque il pieno diritto di accesso alla documentazione sociale in base ai poteri di controllo ad esso conferiti dall’art. 2476, co. 2, c.c. Tale conservazione delle facoltà del socio si desume consequenzialmente dall’art. 2434 c.c.; infatti giacché l’approvazione del bilancio di esercizio non libera da responsabilità l’organo amministrativo, il socio resta pienamente legittimato all’esperimento dei poteri di controllo accordati dall’ordinamento sia a tutela dei propri diritti che nell’interesse della società.
La pregressa qualifica di amministratore non può impedire o limitare il diritto di controllo da parte del socio ex art. 2476, co. 2, c.c., in quanto l’incompatibilità logico-giuridica fra il diritto di accesso e la carica amministrativa viene meno con la cessazione dalla carica stessa.
Il limite all’esercizio del diritto di accesso ex art. 2476, co. 2, c.c. per condotta emulativa riguarda esclusivamente le modalità e le ragioni di esercizio del diritto e non fatti ulteriori e diversi, che dovessero riguardare i rapporti tra le parti. In particolare non si può opporre al diritto di accesso del socio il rischio di una futura eventuale diffusione di dati riservati, in ipotesi acquisibili dall’esame della documentazione sociale.
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Pier Paolo Picarelli
Avvocato | DottorandoAvvocato | Dottorando in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche presso l'Università degli Studi del Molise(continua)