Diritto di credito del socio di s.n.c. verso la società e diritto di regresso verso il consocio per pagamento di obbligazioni sociali
La s.n.c. in liquidazione e il suo liquidatore sono solidalmente tenuti a restituire all’attore – socio della stessa – le somme direttamente erogate alla società a titolo di finanziamento e per surrogazione nei crediti di terzi da lui direttamente estinti; il socio non ha invece diritto di ripetere le somme versate per il capitale iniziale, ove non sia dimostrato che, all’esito della liquidazione e del soddisfacimento di tutti i creditori sociali, è residuato attivo sufficiente al loro rimborso, quali ultimi e residuali soggetti vantanti pretese sul capitale sociale.
Il socio di una società in nome collettivo che, per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall’art. 2291 c.c., abbia pagato un debito sociale, può invece senz’altro rivalersi direttamente nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante, senza che tale rivalsa resti condizionata all’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei
creditori, dato che il beneficio di previa escussione previsto dall’art. 2304 c.c. opera appunto solo nei confronti dei creditori e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali.