Il terzo o il socio è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all’esperimento dell’azione (di natura aquiliana) nei confronti dell’amministratore di società a norma dell’art. 2395 c.c.
Il terzo o il socio è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all’esperimento dell’azione (di natura aquiliana) nei confronti dell’amministratore di società a norma dell’art. 2395 c.c..