Il valore dell’avviamento nel caso di cessione di ramo d’azienda
Il minor valore dell’avviamento di un ramo d’azienda oggetto di cessione non può essere ricondotto ad un vizio della cosa di cui all’art. 1490 c.c. per il quale può essere esercitata l’azione di riduzione del prezzo. Pertanto, in difetto di una specifica garanzia sul valore dell’avviamento, il riferimento a tale valore nelle trattative contrattuali deve intendersi solo utilizzato come criterio di determinazione del prezzo, ma non fonte di autonoma responsabilità risarcitoria, né presupposto per il rimedio risolutorio o l’azione quanti minoris. Costituisce condotta illecita l’invio ai clienti del ramo d’azienda ceduto (nel caso di specie, una rete di distributori di carburante) di una comunicazione, trasmessa sia nella fase precedente sia nella fase successiva al perfezionamento dell’accordo, consistente in un invito ad aderire ad offerte più vantaggiose.