Illecita prosecuzione dell’attività e responsabilità dell’amministratore
La curatela, per pacifica giurisprudenza, somma in sé l’azione sociale e quella dei creditori e, quanto alla prima, la prescrizione rimane sospesa sin tanto che gli amministratori sono in carica (art. 2941, comma I, n. 7) c.c.).
Se l’assenza di gestione conservativa da parte dell’amministratore non cagiona alcun dissesto, difetta il presupposto per la venuta ad esistenza di un danno da prosecuzione illegittima dell’impresa.
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Matteo Milanesi
Laurea con lode in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore; diploma ISLE - Scuola di Scienza e Tecnica della Legislazione. Praticante avvocato e specializzando in Studi sull'Amministrazione...(continua)