Illecita prosecuzione dell’attività sociale: responsabilità degli amministratori e quantificazione dei danni. Responsabilità dell’amministratore “simulato”
Non è responsabile il consigliere di amministrazione di società per azioni per i danni subiti dai creditori sociali (ex art. 2394 c.c.) per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale allorché questi venga riconosciuto privo di deleghe e poteri rappresentativi, confinato all’esercizio di funzioni meramente esecutive/operative e deliberatamente estraniato dall’attività del consiglio d’amministrazione, non essendogli imputabile alcuna condotta negligente causativa dei predetti danni (nel caso di specie, il consigliere aveva assunto solo formalmente e fittiziamente la carica, per mezzo della quale è stato dissimulato il rapporto di lavoro subordinato “in nero” effettivamente ed unicamente intercorso con la società).
Non è altresì responsabile ex art. 2485 c.c. il consigliere di amministrazione per i danni derivanti dal mancato accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento della società – nel caso in esame una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale – nonché per l’omissione dei relativi adempimenti obbligatori previsti dal terzo comma dell’art. 2484 c.c., quando egli si sia dimesso prima dell’approvazione da parte del CdA del relativo bilancio – che avrebbe dovuto registrare la perdita –, momento a partire dal quale avrebbe potuto e dovuto accorgersi della perdita del capitale sociale.
La quantificazione dei danni derivanti dall’illecita prosecuzione dell’attività sociale al verificarsi di una causa di scioglimento ex art. 2486 c.c. va effettuata sulla base del criterio della differenza tra netti patrimoniali (c.d. perdita incrementale), da applicarsi in via equitativa nel caso in cui la società abbia indebitamente omesso di rilevare la stessa causa di scioglimento per diversi anni, rendendo difficile valutare il complesso dell’attività dannosa svolta dalla società, anche per l’assenza di bilanci e le carenza di documentazione contabile.