Illecita restituzione ai soci di finanziamenti postergati e continuazione attività nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento
Qualora l’amministratore di una società a responsabilita limitata proceda alla restituizione di finanziamenti soci che siano da considerare postergati ai sensi di legge, risponde del danno subito dal patrimonio sociale, danno che è da considerarsi pari all’importo dei finanziamenti restituiti aumentato degli interessi legali e della rivalutazione.
In una situazione di scioglimento della società gli amministratori devono limitarsi ad attività di natura conservativa del valore e dell’integrità del patrimonio e pertanto non possono dar corso agli ulteriori finanziamenti in favore delle controllate. Operando in violazione di tale disciplina essi rispondono del danno arrecato al patrimonio sociale.