Illecito antitrust: contenuto della domanda di risarcimento proposta da più parti ciascuna “per quanto di sua spettanza”
Nel caso in cui la domanda di risarcimento del danno per violazione della disciplina antitrust sia proposta da più parti attrici congiuntamente, ciascuna “per quanto di sua spettanza”, le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria devono includere la prospettazione della condotta colpevole e la descrizione delle lesioni patrimoniali prodotte da tale condotta, ma non costituisce profilo di nullità della domanda la mancata specificazione delle quote attribuibili a ciascuna delle parti, investendo l’individuazione della quota di propria spettanza il solo profilo dell’eventuale quantificazione e delimitazione interna della domanda stessa.
Nel caso in cui la domanda di risarcimento del danno per violazione della disciplina antitrust sia proposta da più parti attrici congiuntamente, ciascuna “per quanto di sua spettanza”, cosicché tra le posizioni processuali delle parti sorga un vincolo di inscindibilità che dia luogo ad un litisconsorzio necessario processuale, l’atto di riassunzione posto in essere da una sola delle parti ha l’effetto di impedire l’estinzione del giudizio anche con riguardo alle altre parti qualora queste si siano costituite, senza bisogno che ciascuna proceda formalmente ad un’autonoma riassunzione, e ciò sia a seguito di un evento interruttivo che colpisca una sola delle parti, sia a seguito di declaratoria di incompetenza funzionale da parte del giudice adito. (Nel caso di specie, una delle attrici era stata dichiarata insolvente e sottoposta ad amministrazione straordinaria; a seguito di una prima riassunzione, la Corte d’Appello si era dichiarata incompetente ex art. 33 l. 287/1990, nuova formulazione).