Illecito sfruttamento dell’immagine altrui e diritto d’autore nell’intervista
Lo sfruttamento dell’immagine dell’attore, a fini di lucro e senza la sua autorizzazione, è violazione del diritto dell’immagine ai sensi dell’art. 10 c.c., nonché degli artt. 96 e 97 l.d.a..
La notorietà del soggetto rappresentato non rende di per sé lecito lo sfruttamento dell’immagine altrui senza consenso, in assenza di esigenze di cronaca o di pubblica informazione.
Le scriminanti previste dall’art. 97 L. n. 633/1941, che consentono lo sfruttamento dell’immagine altrui in mancanza del consenso dell’interessato e che vanno collegate all’esistenza di un interesse pubblico alla divulgazione dell’immagine e non a finalità di lucro, vanno interpretate in senso restrittivo e non analogico.
Il soggetto che conferisce l’incarico di promozione pubblicitaria ad altro soggetto, risponde nei confronti di terzi, non stipulanti dell’accordo contrattuale, dell’operato dei soggetti da essa incaricati, quale committente della campagna pubblicitaria, in conformità al disposto dell’art. 2049 c.c.
Nel caso delle interviste a personaggi noti la creatività dell’opera va ricercata nell’attività posta in essere dall’intervistatore, in quanto la connotazione di creatività che consente la tutela del diritto d’autore deve essere individuata nell’elaborazione dei testi, nella conduzione finalizzata alla caratterizzazione della personalità dell’intervistato, nell’individuazione dei dati salienti ed “interessanti” di essa e non nel mero fatto narrativo registrato. La qualifica di autore spetta, di regola, all’intervistatore, ove l’intervista stessa soddisfi i presupposti di creatività richiesti per l’accesso alla tutela propria del diritto d’autore, salvo che si verifichino, in fatto, situazioni che comportino l’assoluta autonomia e creatività delle dichiarazioni dell’intervistato rispetto al contributo effettivo dell’intervistatore.
In assenza di prova di specifiche voci di danno patrimoniale, il risarcimento dovuto al soggetto la cui immagine sia stata utilizzata in difetto di autorizzazione può essere liquidato, in via equitativa, sulla base del compenso che il titolare del diritto avrebbe richiesto per consentirne l’uso, tenendo conto degli utili presumibilmente conseguiti dall’autore dell’illecito.
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Valentina Borgese
Editor – Sezione di Diritto Industriale. Dopo aver conseguito la laurea presso l'Università di Palermo (oggetto della tesi: Le reti d'impresa; relatore Prof. Rosalba Alessi), ha svolto il Tirocinio presso la...(continua)