Illegittima esecuzione del transfert di titolo azionario e rimedi contro l’emittente
L’indebita esecuzione di transfert da parte dell’emittente, se di per sé legittima senz’altro l’originario intestatario delle azioni a svolgere domanda risarcitoria nei confronti di quest’ultima, non legittima invece tale originario intestatario a chiedere la condanna della sola emittente al “ripristino” dello status quo ante, atteso che tale domanda coinvolge anche la posizione del nuovo intestatario delle azioni, nei cui confronti e in contraddittorio del quale, quindi, anche i provvedimenti cautelari devono essere emessi, non essendo neppure ipotizzabile una domanda di risarcimento (nei confronti dell’emittente) formulata ex art. 2058 c.c., atteso che la “reintegrazione in forma specifica” in questo caso presuppone la disponibilità in capo all’emittente delle partecipazioni azionarie.