Illegittimità del voto cumulativo nella deliberazione sull’azione di responsabilità promossa nei confronti di più soci-amministratori
È lesivo della libertà dell’assemblea il voto cumulativo nella deliberazione sull’azione di responsabilità promossa nei confronti di più soci-amministratori, la cui responsabilità, sebbene solidale ex art. 2392, c. 1, c.c., è personale ed il relativo accertamento deve essere separatamente compiuto con riguardo a ciascuno di essi e con riferimento ai rispettivi, ed in ipotesi diversi, compiti e doveri; il voto cumulativo sulla deliberazione dell’azione di responsabilità nei confronti di due soci-amministratori, infatti, non solo precluderebbe la possibilità di esprimere un voto divergente – di approvazione nei confronti di uno e di rigetto nei confronti dell’altro – ma avrebbe importato anche il divieto di voto ex art. 2373, c. 2, c.c. per uno dei due soci-amministratori dall’unica proposta di deliberazione cumulativa, con la conseguente impossibilità di contrastare l’approvazione della delibera per lo meno nei confronti dell’altro socio-amministratore sulla cui responsabilità si votava.
È legittimo l’esercizio del diritto di voto di un socio-amministratore nella deliberazione sull’azione di responsabilità promossa nei confronti di un altro socio-amministratore dopo che l’assemblea abbia già favorevolmente deliberato sull’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti del primo; non sussiste, difatti, il divieto ex art. 2373, c. 2, c.c. che deve essere considerato eccezionale, in quanto limitativo del diritto di voto, e non suscettibile di applicazione analogica.
Non è viziato, di per sé, da conflitto d’interessi ex art. 2373, c. 1, c.c. l’esercizio del voto nella deliberazione sull’azione di responsabilità promossa nei confronti di un amministratore che sia a quel momento debitore dell’azionista votante in quanto la contrapposizione degli interessi – i.e. quello creditorio alla conservazione dell’integrità del patrimonio del debitore e quello sociale al risarcimento dei danni in esito all’esercizio dell’azione di responsabilità – esige un vaglio in concreto sull’entità del debito, sulla consistenza del patrimonio del debitore e sulla presenza di eventuali garanzie rilasciate a tutela delle ragioni creditorie.
È legittima la deliberazione di nomina di un amministratore approvata con il voto concorrente, favorevole, di egli stesso socio-amministratore, appena revocato di diritto ex art. 2393, c. 5, c.c. in quanto ciò non costituirebbe illecita elusione di detta disposizione; tale tesi sarebbe corroborata sia dall’assenza di una simile circostanza dal catalogo delle cause di ineleggibilità degli amministratori ex art. 2382 c.c. sia dall’assenza di un esplicito divieto in tal senso nell’art. 2373, c. 2, c.c.
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Giovanni Maria Fumarola
Dottore magistrale in giurisprudenza cum laude all'Università commerciale Luigi Bocconi – Cultore ed assistente in diritto commerciale all'Università cattolica del Saro Cuore e all'Università degli Studi di Brescia...(continua)