Illegittimità della revoca degli amministratori di società c.d. in house providing in attuazione del meccanismo di spoils system
La revoca dall’incarico di amministratore di società partecipata pubblica attuata in applicazione del meccanismo di spoils system configura una revoca senza giusta causa dalla carica gestoria, con conseguente diritto al risarcimento del danno ai sensi del terzo comma dell’art. 2383 c.c. in riferimento al lucro cessante, ossia al compenso non percepito per il periodo in cui l’amministratore avrebbe conservato il suo ufficio se non fosse intervenuta la revoca (Cass. 2037/2018).
Va esteso, infatti, al caso di organi di partecipate pubbliche il principio, già seguito in materia di personale dirigenziale, dichiarativo dell’illegittimità costituzionale del meccanismo di spoils system relativo alla decadenza automatica – al momento del rinnovo elettorale degli organi comunali – dei soggetti nominati dal Sindaco quali amministratori nelle società partecipate dal Comune, trattandosi di soggetti di per sé destinati allo svolgimento di funzioni non comportanti la collaborazione nella formazione dell’indirizzo politico ma bensì di attuazione dello stesso e la cui decadenza “automatica” all’atto dell’avvicendarsi dell’organo di indirizzo politico si pone in contrasto con i principi di cui all’art. 97 Cost. (da ultimo, Corte Cost. 269/2016).
La revoca dell’amministratore di nomina pubblica, ai sensi dell’art. 2449 c.c., può essere da lui impugnata presso il giudice ordinario, non presso il giudice amministrativo, trattandosi di atto “uti socius“, non “jure imperii“, compiuto dall’ente pubblico “a valle” della scelta di fondo per l’impiego del modello societario. L’amministratore revocato dall’ente pubblico, come l’amministratore revocato dall’assemblea dei soci, può chiedere al giudice ordinario solo la tutela risarcitoria per difetto di giusta causa, a norma dell’art. 2383 c.c., non anche la tutela “reale” per reintegrazione nella carica, in quanto l’art. 2449 c.c. assicura parità di status tra amministratori di nomina assembleare e amministratori di nomina pubblica (Cass. 1237/2015).
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Luigi Pecorella
LL.M. International Financial Law presso King's College London; Dottorando di ricerca in Diritto, Mercato e Persona (indirizzo IUS 04 - Diritto Commerciale) presso Università Ca' Foscari Venezia; Cultore della materia...(continua)