Illegittimo utilizzo di segni distintivi e condanna al pagamento della penale
Il potere che l’art. 1384 c.c. attribuisce al Giudice è funzionale a ricondurre l’autonomia contrattuale entro i limiti in cui è meritevole di tutela. Il Giudice deve quindi esercitare questo potere tenendo conto del concreto interesse all’adempimento della parte che ha diritto alla penale, dell’equilibrio delle prestazioni, dell’incidenza dell’inadempimento sulla concreta situazione contrattuale. In questa valutazione occorre prendere in esame
, per un verso, l’entità dell’inadempimento (anche in relazione allo specifico interesse del creditore); e, per altro verso, il vantaggio “lucrato” attraverso la penale; al fine di verificare se il secondo sia “proporzionato” al primo, oppure se determini una locupletazione a vantaggio del creditore, attribuendogli una “utilità” significativamente maggiore di quella che avrebbe ottenuto in caso di regolare adempimento del contratto.
Le difese ed eccezioni proposte dalla convenuta costituitasi in giudizio tardivamente – negazione dell’inadempimento e domanda di riduzione ad equità della penale – non rientrano fra quelle che devono essere proposte, a pena di decadenza entro il termine di cui all’art. 167 c. 2 c.p.c. La domanda di riduzione a equità della penale non costituisce eccezione in senso stretto perché la riduzione ad equità della stessa può essere disposta dal Giudice anche d’ufficio.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Valerio Capasso
Laureato presso l’Università degli Studi di Parma. Avvocato abilitato presso la Corte d'Appello di Torino specializzato in materia di proprietà intellettuale e industriale.(continua)