Illiceità dello storno dei dipendenti e della clientela del concorrente e risarcimento del danno
Il reclutamento arrembante e duraturo, mirato soprattutto o soltanto sul personale di un ben individuato concorrente, effettuato con la presentazione di incentivi economici palesemente impropri costituisce, nel suo insieme, una modalità non rispondente alle previsioni dell’art. 2598 n. 3) c.c..
In difetto di precisi dati di riferimento, si deve procedere ad una liquidazione del danno sofferto dall’impresa oggetto delle condotte illecite ex art. 2598 c.c. sulla scorta di un criterio di equità, tenendo conto – in particolare – del disagio imprenditoriale da questa sofferto in conseguenza della duratura e sistematica pressione esercitata sulla sua rete di venditori. Secondo il criterio equitativo è possibile quantificare il controvalore economico di tale pregiudizio, corrispondente – seppure con inevitabile approssimazione – al dispendio di tempo e di risorse occorrenti a far fronte con tempestività e su ampie porzioni di territorio alle difficoltà cagionate dalle condotte illecite delle concorrenti.
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Maria Luigia Franceschelli
AssociateDottorato di Ricerca in Proprietà Industriale, Università degli Studi di Milano Avvocato presso Hogan Lovells Studio Legale, IP team(continua)