Impedimenti alla registrazione del marchio di forma e presupposti temporali per la concorrenza parassitaria
L’art. 7, lett. e) Reg. 207/09 e l’art. 9 c.p.i. escludono la possibilità di valida registrazione come marchio della forma che attribuisca valore sostanziale al prodotto, ovvero di un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto avente caratteristiche che possono conferirgli valori sostanziali. Ciò in particolare nei casi di caratteristiche estetiche molto sofisticate e particolari, che rappresentino un elemento essenziale di forza attrattiva del prodotto in questione. In questo senso il grado di apprezzamento dell’estetica di una forma che impedisce la registrazione della medesima come marchio richiede che essa appaia idonea per il suo valore meramente estetico ad incidere in maniera determinante sull’apprezzamento del consumatore tanto da costituire in sé la motivazione dell’acquisto del prodotto.
L’impedimento del “valore sostanziale” non osta alla registrazione di una forma, pur gradevole dal punto di vista estetico, nella quale tuttavia prevalga il valore simbolico di richiamo alla provenienza del prodotto di una determinata impresa piuttosto che non l’elemento attrattivo determinato dalla sua estetica, assicurandosi così che la forma del prodotto svolga prevalentemente la funzione tipica del marchio, ossia quella distintiva, piuttosto che una funzione estetico-ornamentale.
In tema di concorrenza sleale parassitaria, laddove sussistano una pluralità di atti succedentesi nel tempo, diretti tutti ad una continua e ripetuta imitazione delle iniziative del concorrente ovvero nello sfruttamento sistematico del lavoro e della creatività altrui – siano essi comportamenti ripetuti che simultanei – l’imitazione può considerarsi illecita, ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c., soltanto se effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente o dall’ultima e più significativa di esse, dovendosi intendere per “breve” quell’arco di tempo – variabile a seconda dei prodotti e delle condizioni del mercato in cui vengono immessi – per tutta la durata del quale l’ideatore della nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari dal lancio della novità e cioè fino a quando essa è considerata tale dal pubblico dei clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto.