Imperativo di disponibilità di segni descrittivi e/o funzionali e presupposti di tutela contro la concorrenza sleale confusoria
Il divieto di registrabilità di alcuni segni previsto dall’art. 13 CPI riguarda non solo le denominazioni generiche del prodotto o servizio, ma anche i “segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, il valore” del prodotto o servizio stesso, riferendosi alla loro ontologica attitudine, anche solo potenziale, alla descrittività, che è indipendente dal loro uso nella pratica. E’, infatti, implicito nel sistema, per l’esigenza generale di evitare una concorrenza sfalsata un “imperativo di disponibilità” che impone che taluni segni possano essere liberamente utilizzati da tutti gli operatori del commercio.
Per la tutela da atti di concorrenza sleale confusoria o parassitaria, gli elementi e le condotte che si intendono tutelare devono assolvere ad una specifica funzione distintiva dell’attività della concorrente, intesa nel duplice effetto di differenziarla rispetto ad attività simili ed identificarle come riconducibile ad una determinata impresa. In altri termini, deve trattarsi di attività promozionali originali e non generalmente invalse sul mercato nel settore di riferimento.
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Andrea Andolina
EditorAssociate Lawyer presso Clifford Chance, Milano. Collaboro dal 2014 con Giurisprudenza delle Imprese, per cui ho curato la Rassegna di Diritto Industriale realizzata nel 2017. Ho conseguito il Master (LLM) in...(continua)