22 Gennaio 2015

Improcedibilità della domanda di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per sopravvenuta perdita della partecipazione qualificata

La ratio della previsione della soglia minima di partecipazione per l’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, va ricondotta – secondo quanto sembra desumersi dalla stessa relazione alla legge, e come reiteratamente messo in luce dalla dottrina prevalente – all’esigenza di porre un limite alle possibilità di attaccare le deliberazioni assembleari viziate.

Il legislatore avrebbe quindi sentito l’esigenza di garantire la massima consolidazione degli effetti delle deliberazioni assembleari che, se pur viziate, siano lesive degli interessi di soci titolari di una partecipazione al capitale sociale di entità contenuta – e dunque sotto la soglia ex art. 2434bis cc – tale da lasciar presumere che l’illegittimità della delibera non valga a pregidicare il buon funzionamento della società.

La previsione della soglia di partecipazione qualificata attiene al profilo della legittimazione ad agire. Essa rientra dunque nell’alveo delle condizioni dell’azione, e non rappresenta invece un mero elemento di fatto che è sufficiente sussista al momento della proposizione della domanda. Deve essere dunque dichiarata improcedibile l’impugnativa della delibera assembleare, se l’attore perde la partecipazione qualificata dopo l’instaurazione del procedimento, ma prima della pronuncia della sentenza.

 

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