Impugnativa di bilancio e clausola compromissoria statutaria
La nozione di indisponibilità del diritto non può essere sovrapposta a quella di inderogabilità di una data disciplina, la seconda nozione riguardando i limiti posti dall’ordinamento all’autonomia privata nel regolare un dato rapporto e la prima, invece, riguardando in senso proprio l’irrilevanza della volontà del titolare del diritto quanto alla configurazione della stessa posizione soggettiva. L’area della non compromettibilità in arbitri deve dunque ritenersi ristretta all’assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità insanabili; ne consegue che i vizi relativi all’oggetto illecito della delibera di approvazione del bilancio non risultano riconducibili all’area della nullità insanabile, trattandosi di vizi la cui denuncia è comunque soggetta al termine di cui al comma terzo dell’art. 2479-ter e al termine specifico dell’art. 2434-bis.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)