Impugnazione da parte degli amministratori di delibere assunte all’unanimità e invalidità derivata
Gli amministratori (e, in ambito di società a responsabilità limitata, ciascun amministratore legittimato dalla legge all’impugnazione), hanno il potere-dovere di tutelare l’interesse alla legalità societaria, tanto è vero che si ritiene che, per essi, non si ponga un problema di interesse ad agire essendo questo in re ipsa nella loro stessa posizione. Essi possono, dunque, impugnare anche le deliberazioni adottate all’unanimità dei soci, proprio perché essi, in tal modo, garantiscono la legalità della vita societaria.
All’amministratore revocato, nel caso di revoca senza giusta causa, non è data altra tutela che quella risarcitoria. Ciononostante, non può negarsi che l’amministratore revocato mantenga la propria legittimazione ad impugnare la deliberazione di revoca qualora intenda lamentare che la stessa non è stata correttamente assunta. La legittimazione degli amministratori ad impugnare le deliberazioni assembleari si fonda, infatti, non già su un proprio interesse, ma sull’esigenza di tutela dell’interesse generale alla legalità societaria, che implica l’esistenza di un potere-dovere ad impugnare anche nel caso in cui la decisione invalida sia stata approvata dai soci all’unanimità. Pertanto, nell’ipotesi di delibera di revoca invalida, l’amministratore revocato potrà impugnare la deliberazione proprio a tutela della legalità societaria: in altre parole, se è vero che l’assemblea può revocare l’amministratore in qualsiasi momento, è anche vero che la relativa deliberazione deve essere presa secondo le procedure di formazione di tutte le deliberazioni assembleari e che l’interesse ad una corretta formazione delle decisioni degli organi societari costituisce un interesse diretto (non solo per lo stesso amministratore revocato, ma anche) per la società stessa.
Il controllo che l’amministrazione di una società di capitali può svolgere in ordine alla legittimità di una deliberazione assembleare non può estendersi alla valutazione dell’eventuale abuso di maggioranza che si annidi in una certa deliberazione, perché l’amministratore non può svolgere quel delicato raffronto tra interesse concretamente perseguito dal socio di maggioranza ed interesse sociale.
Non sussista alcun conflitto di interessi – rilevante ai sensi dell’art. 2479-ter c.c. – nella contestuale duplice carica di componente del consiglio di amministrazione della controllante e di amministratore unico della controllata.
Gli atti compiuti dagli amministratori illegittimamente nominati sopravvivono anche all’eventuale annullamento della nomina stessa dovendo la regola della retroattività giuridica della sentenza di annullamento di una delibera essere necessariamente temperata dalla limitata possibilità di ripristinazione della situazione giuridica preesistente in senso materiale. Dunque la retroattività degli effetti delle sentenze di annullamento non è assoluta, ma incontra dei limiti, anche al fine di garantire la certezza dei rapporti medio tempore sorti.
La “sospensione dell’esecuzione della deliberazione” (art 2378 c.c., comma 3), disposta dal giudice, rende illegittimi gli altri di esecuzione che vengano ciononostante posti in essere. Diversamente, invece, la mancanza di un provvedimento di sospensione comporta la legittimità degli atti esecutivi, ancorché relativi a una delibera annullabile. E tale legittimità resiste al sopravvenire dell’annullamento: in caso contrario l’istituto della sospensione non avrebbe alcun senso, visto che gli effetti giuridici sarebbero i medesimi sia che l’impugnante abbia ottenuto la sospensione della delibera, sia che non l’abbia ottenuta. Pertanto, se una delibera di aumento del capitale sociale, ancorché annullabile, non è stata sospesa, e dunque è stata legittimamente eseguita, il nuovo assetto delle partecipazioni risultante dalla sottoscrizione dell’aumento è a sua volta legittimo, e legittime sono, perciò, le successive deliberazioni assunte con la nuova maggioranza, con la conseguenza che non possa parlarsi di “effetto a catena” relativamente a alla legittimità delle delibere in sequenza (cfr. Cass. 4946/13, in motivazione).
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Carolina Gentile
Dottoranda presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum di Diritto Commerciale).(continua)