Impugnazione, da parte del sindaco revocato, della delibera di sostituzione del collegio sindacale con un sindaco unico
Nell’ipotesi di deliberazione assembleare di s.r.l., la “assoluta mancanza di informazione” di cui al terzo comma dell’art. 2479 ter c.c. va riferita, in via sistematica, al procedimento di convocazione in senso proprio e si risolve nel medesimo vizio di nullità previsto dall’art. 2379 c.c. per le s.p.a., che ricorre nel caso della completa mancanza di convocazione, quando cioè i soci non siano stati destinatari di alcuna informazione, con qualsiasi modalità e da chiunque provenuta, circa il luogo, la data e l’ora dell’assemblea, senza che dal diverso tenore delle due norme possa trarsi un’interpretazione per la quale, nelle sole S.r.l., la nullità possa essere esclusa laddove il socio, pur non convocato da alcun organo sociale, sia comunque venuto a conoscenza della data e degli argomenti dell’assemblea.
Stante quanto previsto dal primo comma dell’art. 2479 bis c.c., ai fini della valutazione del rispetto del termine di convocazione dell’assemblea dei soci di una s.r.l. deve prendersi in considerazione unicamente la data di spedizione dell’avviso e non quella di ricezione, salvo che l’impugnante non alleghi che l’avviso gli sia pervenuto in tempi così ravvicinati da renderne concretamente impossibile la partecipazione all’assemblea stessa.
Ove i vizi di convocazione dell’assemblea dei soci di una s.r.l. siano tali da importare l’annullamento, ma non la nullità, delle deliberazioni da essa adottate (nel caso di specie: sostituzione del collegio sindacale con un sindaco unico), appare evidente, alla luce del primo comma dell’art. 2479 ter c.c., che il singolo sindaco (pur non ritualmente convocato) non è legittimato alla loro impugnazione, riservata al Collegio sindacale nel suo complesso.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Marco Verbano
Laureatosi col massimo dei voti e la lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova nel 2011 (tesi di diritto civile su "Il danno da intese anticoncorrenziali", relatore il Prof. Stefano Delle...(continua)