Impugnazione del bilancio e nullità derivata
L’iscrizione della perdita riportata a nuovo nel bilancio successivo a quello dichiarato nullo (perché redatto in violazione delle norme ispirate ai principi fondamentali di chiarezza e precisione) soffre con ogni evidenza di nullità c.d. derivata atteso che essa attiene al risultato dell’esercizio precedente sicuramente influenzato dalla declaratoria giudiziale di nullità.Ai fini dell’individuazione del risultato dell’esercizio precedente gli amministratori della società, prima ancora di motivare le proprie scelte, sono chiamati ad individuare il valore effettivo delle poste di bilancio contestate e, se necessario, a determinarne l’effettiva esistenza e consistenza, a nulla rilevando:
(i) l’invocazione del principio di prudenza che sia risultato nella sottovalutazione delle componenti attive del bilancio e/o alla sopravvalutazione delle poste passive, conducendo in definitiva all’inveritiera rappresentazione della situazione patrimoniale della società;
(ii) la persistenza nel patrimonio sociale delle componenti di cui viene contestata la valutazione (o la semplice appostazione a bilancio) essendo sufficiente per dichiarare l’illiceità del bilancio anche la sola violazione delle norme inderogabili poste a presidio dei principi di chiarezza e precisione, a prescindere che questa si sia tradotta o meno nella compromissione del valore economico della partecipazione sociale.