Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio d’esercizio: non compromettibilità in arbitri e difetto di legittimazione attiva in capo all’ex socio
Deve essere esclusa la compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio di esercizio per violazione delle norme dirette a garantirne la chiarezza e la precisione.
La legittimazione generale all’azione di nullità non esime l’attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, onerandolo (in caso di rilievo officioso o di contestazione ad opera della controparte) della prova della necessità di ricorrere al giudice per evitare la lesione attuale di un proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica, ottenendo un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile se non con l’intervento del giudice stesso. L’applicazione di tali principi all’azione di nullità delle deliberazioni assembleari in genere, e di approvazione del bilancio delle società di capitali in specie, va condotta con particolare rigore, attesa la platea potenzialmente illimitata di soggetti che su tale fondamentale documento contabile hanno fatto legittimo affidamento e la circostanza che una eventuale pronuncia favorevole per sua natura non comporta la sostituzione della deliberazione con altra approvativa di un bilancio corretto, tale per cui l’interesse a sentir pronunciare la nullità non può in particolare identificarsi con l’interesse ad una diversa azione o eccezione, il cui esercizio soltanto potrebbe soddisfare – in altro e diverso giudizio – la pretesa dell’attore. Il generico richiamo all’interesse “dei soci, del mercato e dei terzi in genere, a conoscere con esattezza la consistenza patrimoniale e finanziaria della società nonché la sua efficienza economica” non è sufficiente a ritenere sussistente quel necessario interesse qualificato.