Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio e competenza arbitrale
Le controversie insorte tra società e soci relative alla validità della delibera assembleare di approvazione del bilancio, in presenza di clausola compromissoria statutaria, sono rimesse alla competenza arbitrale, attesa la non coincidenza tra l’ambito della nullità e l’area più ristretta dell’indisponibilità del diritto che, a norma dell’art. 806 c.p.c., ne preclude la devoluzione alla cognizione del giudice privato.
Infatti, mentre in quest’ultima area vanno ricomprese esclusivamente le nullità insanabili, i diritti informativi nascenti per i soci dalla disciplina di bilancio risultano intrinsecamente disponibili, come dimostrato, oltre che dalla sanabilità della delibera di approvazione del bilancio redatto in violazione dei principi di cui agli artt. 2423 ss. c.c., anche dall’essere il documento di bilancio parte di un più ampio sistema d’informazione endosocietario improntato alla volontarietà e alla dinamicità, che include altresì l’informazione assembleare e, nelle s.r.l., il potere ispettivo di cui all’art. 2476, co. 2, c.c.