Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per violazione dei principi di competenza, veridicità e chiarezza
Costituisce causa di nullità della delibera di approvazione del bilancio per illiceità dell’oggetto, derivante dalla violazione dei principi di competenza, veridicità e chiarezza, l’iscrizione nello stato patrimoniale – rispettivamente nelle sottocategorie “crediti” e “debiti” – di semplici attività e passività presunte, dedotte cioè dall’andamento dell’esercizio precedente e non fondate invece su rapporti contrattuali comportanti prestazioni già rese benché non ancora contabilizzate (nella specie, la società aveva iscritto nella voce “fatture da emettere” delle semplici attese di reddito, il cui importo era presuntivamente calcolato in funzione del valore della produzione, e non invece in funzione di prestazioni già eseguite ma non ancora fatturate. Allo stesso modo la società, oltre a contabilizzare nel conto economico i costi dell’esercizio di competenza, aveva altresì iscritto nella voce “fatture da ricevere” un corrispondente debito, relativo ai medesimi rapporti, ma riferibile all’esercizio successivo, raddoppiando in questo modo il valore annuale di ogni rapporto passivo così registrato).
Non possono costituire cause di nullità della delibera di approvazione del bilancio le censure attinenti alla regolarità della gestione e alla conformità della condotta dell’amministratore alla legge e ai principi di corretta amministrazione (nella specie, constatato che l’amministratore non aveva emesso alcune delle fatture attive annunciate nell’esercizio precedente, né aveva preteso la tempestiva emissione di alcune fatture passive, parte attrice aveva per ciò ritenuto le corrispondenti poste di bilancio “non vere” o, quantomeno, “non chiare”).
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Enrico Rino Restelli
Avvocato e dottore di ricerca in diritto societario e diritto dei mercati finanziari(continua)