impugnazione della delibera di approvazione del bilancio sociale e interesse ad agire
La legittimazione generale all’azione di nullità non esime l’attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, onerandolo (in caso di rilievo officioso o -come nella specie- di contestazione ad opera della controparte) della prova della necessità di ricorrere al giudice per evitare la lesione attuale di un proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica, ottenendo un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile se non con l’intervento del giudice stesso.
L’applicazione di tali principi all’azione di nullità delle deliberazioni assembleari in genere e di approvazione del bilancio delle società di capitali in specie, va condotta con particolare rigore, attesa la platea potenzialmente illimitata di soggetti che su tale fondamentale documento contabile hanno fatto legittimo affidamento e la circostanza che una eventuale pronuncia favorevole per sua natura non comporta per sua natura la sostituzione della deliberazione con altra approvativa di un bilancio corretto, tale per cui l’interesse a sentir pronunciare la nullità non può in particolare identificarsi con l’interesse ad una diversa azione o eccezione, il cui esercizio soltanto potrebbe soddisfare -in altro e diverso giudizio- la pretesa dell’attore.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Chiara Petruzzi
Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d’Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Istituzioni di diritto privato...(continua)