14 Aprile 2016

Impugnazione della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale: legittimazione, tutela risarcitoria e quantificazione del danno

L’annullabilità di una delibera di aumento del capitale sociale, laddove non ne sia stata disposta la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 2378, terzo comma, cod. civ., non incide – ancorché ne possa derivare una modifica della composizione della maggioranza allorquando non sia stata seguita dall’integrale esercizio del diritto di opzione da parte dei vecchi soci – sulla validità delle successive deliberazioni adottate con la nuova maggioranza, poiché l’omessa adozione del provvedimento di sospensione rende legittimi gli atti esecutivi della prima deliberazione, resistendo, peraltro, tale legittimità anche al sopravvenire del suo annullamento, la cui efficacia, sebbene in linea di principio retroattiva, è pur sempre regolata dalla legge ed operante nei soli limiti da essa sanciti, tanto rivelandosi affatto coerente con le esigenze di certezza e stabilità sottese alla disciplina delle società commerciali.

In mancanza di formale nomina di un custode giudiziario diverso dal socio colpito da provvedimento di sequestro, non è conforme al sistema l’esclusione dell’azionista dall’esercizio dei poteri inerenti la partecipazione assoggettata al vincolo astrittivo atteso che, pur a seguito del pieno perfezionamento del vincolo stesso, fino alla espressa nomina di un custode diverso dall’azionista questi resti pienamente legittimato all’esercizio dei diritti inerenti la quota di partecipazione sottoposta a sequestro sicché l’art. 2352 c.c va inteso sul punto nel senso di conferire legittimazione al custode “che risulti in concreto nominato all’incarico”.

In caso di impugnazione congiunta di una delibera assembleare, il Tribunale non può più pronunciare l’annullamento qualora il richiesto numero delle azioni nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimento per atto tra vivi di uno dei soci impugnanti e, a maggior ragione, in caso recesso di uno degli stessi.

La decisione degli azionisti di ottemperare al disposto imperativo dell’art. 2447 c.c. provvedendo all’azzeramento e alla contestuale ricostituzione del capitale non corrisponde necessariamente ad effettivo azzeramento del valore patrimoniale delle quote, alla luce delle ben possibili migliori condizioni  in cui possa versare in concreto la società post ricapitalizzazione. Ciò avviene nel caso in cui la diluizione sia intervenuta su partecipazioni che risultavano sostanzialmente irrilevanti sotto il profilo del ‘peso giuridico’ già prima delle delibere, e quando il socio conservi una partecipazione in una società sanata e ripatrimonializzata con il prevalente apporto degli azionisti di maggioranza

 

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Chiara Presciani

Chiara Presciani

Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di...(continua)

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