IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO. INVALIDITA’ E ILLICEITA’ DELL’OGGETTO. CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO.
La mancata notizia a un socio della convocazione di una assemblea e del relativo ordine del giorno rientrano nell’ambito della “assenza assoluta di informazione” di cui all’art. 2479 ter c.c., pertanto è da considerarsi invalida ogni deliberazione ivi assunta.
La deliberazione di assemblea di società di capitali con la quale venga approvato un bilancio non conforme ai principi di veridicità, chiarezza e correttezza di cui all’art. 2423, co. II c.c., ovvero in violazione di tutte le altre norme dettate in materia di bilancio, è da ritenersi invalida per illiceità dell’oggetto (art. 2473, ter co. III c.c. quanto alle società a responsabilità limitata e art. 2379 c.c. per le società per azioni), atteso che le predette norme sono poste a tutela di interessi che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.
Il bilancio di una società di capitali deve considerarsi illecito tanto in ragione della divaricazione tra risultato effettivo dell’esercizio e quello di cui il bilancio dà contezza, quanto in tutti quei casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite con riguardo alle singole poste di cui è richiesta l’iscrizione.
Il I co. dell’art. 2479 ter c.c., nell’individuare i soggetti legittimati a impugnare le decisioni dei soci di srl non conformi alla legge o all’atto costitutivo, ricomprende anche “i soci che non vi hanno consentito”, dovendosi intendere, in tal senso, sia i soci che abbiano espresso parere contrario o che si siano astenuti, sia coloro che abbiano deciso di non partecipare al procedimento di formazione della decisione.
Tramite il principio della chiarezza di bilancio di cui all’art. 2423 c.c. il legislatore ha voluto perseguire l’obiettivo di dare agli interessati (soci, terzi, mercato, ecc.) un’adeguata e “intelligibile” informazione sulla composizione del patrimonio sociale e non solo sui “fattori” positivi e negativi del reddito, mentre con i principi della verità e della correttezza ha inteso far sì che il bilancio fornisca una rappresentazione corrispondente alla realtà tanto del risultato economico conseguito nel periodo di riferimento che della consistenza e composizione del patrimonio sociale al termine dell’esercizio.
I canoni di veridicità e correttezza nella redazione del bilancio possono e devono essere assicurati mediante l’esatta osservanza delle norme di dettaglio, sicché un bilancio è vero e corretto solo quando venga redatto nell’osservanza delle disposizioni codicistiche, tutte aventi natura imperativa, in tema di struttura, forma e contenuto e di criteri di valutazioni dei singoli elementi.
I principi di “redazione di bilancio” elencati all’art. 2423 bis c.c. sono sostanzialmente corrispondenti ai principi contabili dell’ordinamento; pertanto, nell’ordine, si tratta si osservare: 1) il principio di prudenza; 2) il principio di realizzazione; 3) e 4) il principio di competenza; 5) il principio di separazione della valutazione degli elementi patrimoniali e 6) il principio di costanza dei criteri di valutazione.
In tema di redazione del bilancio, l’apertura della fase liquidatoria di una società comporta una profonda modificazione dei criteri da adottare per la valutazione dei beni sociali e delle poste di bilancio; pertanto, la nuova prospettiva connessa all’avvio della liquidazione impone una valutazione non più nell’ottica della continuazione dell’attività (in cui il patrimonio è un complesso produttivo destinato alla creazione del reddito), bensì in quella della dismissione del patrimonio sociale (divenuto coacervo di beni destinati a essere realizzai sul mercato, al pagamento dei creditori e alla distribuzione ai soci dell’attivo netto residuo) (Nel caso di specie il Tribunale, nel giudizio di impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio, ha rigettato le censure formulate da un socio di una srl in liquidazione, il quale ha lamentato il mancato scomputo della quota di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali. La decisione si fonda sulla base del presupposto che nel bilancio di una società in liquidazione la valutazione dell’attività è ancorata al presumibile valore di realizzo per stralcio dei beni, pertanto non si procede più allo scomputo predetto).
L’invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio sussiste solo nel caso in cui il difetto di analiticità e correttezza nell’esposizione delle poste sia tale da nuocere realmente alla funzione informativa del bilancio e non quando i vizi denunciati siano del tutto marginali e tali da non compromettere la precisa rappresentazione della situazione patrimoniale; ne deriva che, quando si lamenti la violazione della clausola generale della chiarezza, l’interesse che legittima l’impugnazione non può identificarsi con quello generico e astratto alla mera osservanza della legge o alla semplice legalità dell’atto, ma va ravvisato nell’interesse concreto a ottenere tutte le informazioni necessarie sulla situazione sociale e sui risultati di esercizio.
Le censure mosse avverso un bilancio devono essere valutate secondo il principio di rilevanza, sicché possono ritenersi meritevoli della sanzione di cui all’art. 2379 c.c. solo quelle irregolarità che arrecano pregiudizio alla funzione di completa e veridica informazione assolta dal bilancio, mentre nessuna conseguenza può riconnettersi alle violazioni meramente formali o prive di effettiva incidenza sulla rappresentazione offerta dal documento contabile. Per valutare la rilevanza della irregolarità denunciata occorre verificare se questa precluda la comprensibilità della informazione di bilancio in relazione alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria che è oggetto di rappresentazione, mentre per individuare la portata e l’incidenza della violazione occorre far riferimento alla realtà che questo rappresenta, al tipo di impresa, al totale del suo patrimonio, all’ammontare dei ricavi e dei costi evidenziati dal conto economico.