Impugnazione delle delibere assembleari e soccombenza virtuale
Ai sensi dell’art 2377 comma 8 c.c., la revoca della delibera impugnata implica il riconoscimento da parte dell’ente dell’invalidità della delibera sostituita.
In ipotesi di revoca della delibera impugnata, le spese processuali vanno poste a carico dell’ente che ha revocato la propria delibera, in quanto soccombente virtuale.
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Arturo Noviello
Laureato a Napoli. Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano. Master in Diritto e Impresa e in Diritto della Proprietà Intellettuale. Avvocato presso Fieldfisher. Specializzato in contenziosi e arbitrati in materia...(continua)