Impugnazione di bilancio e operazioni con parti correlate
L’art. 2427, n. 22-bis, c.c., in ossequio alla natura del bilancio come documento contabile di sintesi, limita chiaramente la necessità che siano fornite nella nota integrativa le specifiche indicazioni sull’importo, sulla natura del rapporto e su ogni altra circostanza indispensabile alla loro comprensione, all’ipotesi in cui le operazioni con le parti correlate “non siano state concluse a normali condizioni di mercato”. Nella redazione della nota integrativa gli amministratori non sono, dunque, tenuti a dare compiuta descrizione, secondo le previsioni della norma richiamata, di tutte le operazioni con parti correlate intrattenute dalla società ma solo di quelle che non siano state concluse a condizioni di mercato. Quanto alle “normali condizioni di mercato”, all’interpretazione del criterio concorrono le indicazioni di cui al principio contabile OIC 12, che indica quali elementi di valutazione non solo il prezzo, ma anche le motivazioni in base a cui si è concluso l’affare con tale controparte contrattuale piuttosto che con soggetti terzi.
Il socio che propone impugnazione del bilancio sotto il profilo del difetto delle indicazioni dovute in relazione alle operazioni compiute con parti correlate ha innanzitutto l’onere di indicare e descrivere anche in via di massima le singole operazioni della società con parte correlate che non siano state compiute a condizioni di mercato e non può limitarsi genericamente a lamentare la mancanza di informazioni o a sostenere la non veridicità dell’affermazione di inesistenza di operazioni con parti correlate a condizioni fuori mercato. L’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio è, infatti, pur sempre una domanda giudiziale diretta a far valere l’invalidità dell’atto che pone a carico dell’attore l’onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi dell’azione e non può essere intesa quale strumento per “indagare” sull’esistenza o meno di operazioni con parti correlate a condizioni fuori mercato. Una volta che il socio impugnate abbia indicato le operazioni con parti correlate censurate diviene, poi, onere della società provare in giudizio, sulla base della documentazione in suo possesso e delle informazioni preventivamente assunte sulle condizioni del mercato a supporto delle sue valutazioni come previsto dall’OIC 12 , la correttezza e completezza delle informazioni diffuse con la nota integrativa. Nell’art. 2427, n. 22-bis, c.c.non c’è traccia del dovere della società di descrivere analiticamente in nota integrativa la totalità delle operazioni compiute con parti correlate per “dimostrare” che siano state concluse a normali condizioni di mercato, mentre l’onere della prova della completezza delle informazioni fornite gravante sulla società nell’ambito del giudizio di impugnazione è circoscritto alle operazioni specificamente censurate dal socio attore attraverso la deduzione specifica delle condizioni di fatto a cui la legge subordina l’insorgere degli obblighi di precisione informativa invocati.
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Edoardo Cecchinato
Avvocato presso il Foro di Venezia. Dottorando in Diritto dell'Economia presso il Corso di Dottorato in Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova.(continua)