Impugnazione di delibera assembleare di modifica di statuto consortile ed effetti della sospensione giudiziale
La sospensione giudiziale ex art. 2378, co. 3, c.c. di deliberazioni assembleari di società o consorzi non attiene alla sola “esecuzione” delle stesse, potendosi estendere alla loro “efficacia giuridica”; tanto avviene, infatti, in caso di impugnazione di deliberazioni che approvino modifiche statutarie, la cui attitudine a regolare i rapporti tra soci o consorziati risulta, a seguito di provvedimento sospensivo, temporaneamente inibita.
Le questioni che sorgono con riguardo ai provvedimenti sospensivi dell’efficacia di deliberazioni assembleari non attengono tanto alla loro attuazione materiale, essendo per ciò inammissibile il ricorso proposto ex art. 669-duodecies c.p.c., quanto all’accertamento degli effetti che sortiscono sulla sfera giuridica dei soggetti interessati. È, dunque, esperibile il rimedio cautelare di cui art. 700 c.p.c., in quanto riferibile anche ad azioni di mero accertamento, sempre che ricorrano i requisiti di immanenza e irreparabilità del pregiudizio temuto.
A fronte della sospensione giudiziale dell’efficacia di deliberazioni assembleari che abbiano introdotto modifiche statutarie, trovano applicazione, in ossequio al principio di interpretazione secondo buona fede di cui all’art. 1367 c.c., le disposizioni del contratto sociale o consortile precedenti alla modificazione.